BES: Bisogni Educativi Speciali

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L’acronimo BES significa Bisogni Educativi Speciali: con questo termine si individuano tutti quei bambini e quei ragazzi che vivono una condizione di svantaggio scolastico.

Rientrano nella definizione di BES i ragazzi:

  • in condizione di disabilità
  • che soffrono di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o di disturbi evolutivi specifici
  • in condizioni socio-economiche o culturali-linguistiche di svantaggio

L’introduzione del concetto di BES ha permesso di focalizzare l’attenzione non tanto sui deficit individuali (che possono essere più o meno invalidanti) quanto piuttosto sulle specifiche esigenze educative dei singoli bambini e ragazzi, anche in virtù del background da cui provengono.

Bambini e ragazzi identificati come BES devono essere appositamente tutelati dalle istituzioni scolastiche, in accordo con specifiche direttive e circolari ministeriali.

“Ogni alunno con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.

COME LA SCUOLA DEVE TUTELARE I BES

Purtroppo, le direttive ministeriali a tutela degli studenti individuati come BES non sono poi così chiare. Sostanzialmente, troviamo 4 casi distinti:

  • Alunni con disabilità, per i quali vale la legge 104/92: questi alunni sono seguiti da un insegnante di sostegno (o da un assistente in mancanza del sostegno) e vi è l’obbligo di redigere un PEI (Piano Educativo Individualizzato
  • Alunni con DSA, per i quali vale la legge 170/2010:  questi alunni, presentando la specifica certificazione, sono tutelati tramite l’obbligo di redigere un PDP (Piano Didattico Personalizzato)
  • Alunni con disturbi evolutivi specifici: in questo caso il Consiglio d’Istituto ha facoltà di redigere un PDP o meno; la valutazione spetta ai docenti
  • Alunni con svantaggio socio-economico o culturale o linguistico: anche in questo caso il Consiglio d’Istituto ha facoltà di redigere un PDP o meno; la valutazione spetta ai docenti

Negli ultimi due casi, non è previsto l’obbligo di legge di redigere un PDP; tuttavia, gli insegnanti devono tutelare il percorso formativo dell’alunno ed attivare tutte le misure di personalizzazione necessarie.

La giurisprudenza, però, si è espressa diversamente: vi sono casi di sentenze che hanno sancito l’obbligatorietà del PDP di fronte alle difficoltà conclamate di un alunno. Questo parere pare confermare le disposizioni della Legge 53/2003 sull’obbligo per la scuola di disporre tutti gli interventi e gli strumenti necessari all’inclusione degli alunni in condizione di svantaggio.

Il principio che dovrebbe guidare insegnanti e genitori è quello della mediazione: essendo in gioco il futuro di un bambino, è bene mettere da parte i rancori e le perplessità personali e raggiungere un accordo educativo (questo non lo dice la legge, ma il buonsenso). In ogni caso, la tensione tra scuola e famiglia si rifletterà su bambini e ragazzi.

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Il PDP viene compilato dalla scuola e sottoposto alla famiglia: ciascun genitore ha facoltà di sottoscriverlo o meno. Il PDP, a partire dalla diagnosi medica specialistica e dall’individuazione delle difficoltà dell’alunno, descrive l’insieme degli interventi volti all’integrazione scolastica e all’inclusione nei processi di apprendimento.

Sostanzialmente, il PDP dovrebbe includere:

  • un’introduzione che presenti l’alunno e le sue difficoltà (comprensive delle opportune rilevazioni mediche)
  • la descrizione della situazione attuale e delle difficoltà e dei punti di debolezza dell’alunno
  • l’insieme delle attività didattiche personalizzate e individualizzate
  • l’insieme degli strumenti compensativi
  • l’insieme delle dispense e delle agevolazioni a cui l’alunno avrà diritto
  • gli strumenti e le operazioni di valutazione
  • il patto con la famiglia, ovvero tutti gli interventi che scuola e famiglia metteranno in campo congiuntamente

La mancata sottoscrizione del PDP da parte della famiglia (che è libera di rifiutarlo) comporterà l’esclusione dell’alunno dagli strumenti e dalle misure compensative e dispensative altrimenti previste.

 

BES: STIAMO ESAGERANDO CON LE DIAGNOSI?

In conclusione di questa guida ai BES, vale la pena sottolineare come diversi pedagogisti in Italia si stiano schierando contro l’eccesso di medicalizzazione e la proliferazione delle diagnosi di BES e DSA. In particolare, il dott. Daniele Novara, accanito sostenitore della soluzione pedagogica invece di quella medica.

In verità, la legge lascia all’istituto scolastico la massima autonomia nel determinare gli interventi – pedagogici – a tutela dei bisogni educativi speciali. Se da un lato dobbiamo constatare come le diagnosi di DSA si siano moltiplicate esponenzialmente, dall’altra non si può certo dire che vi sia una “psichiatrizzazione” della scuola. Almeno, non in termini catastrofici.

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