Chi è l’educatore socio-pedagogico

educatore socio-pedagogico chi è

Spesso confusi con baby-sitter, animatori di feste e perfino con i catechisti, gli educatori grazie alla Legge di Bilancio n. 205 del 2017 sono stati riconosciuti dalla legislazione come professionisti dell’educazione.

Alla luce di ciò, l’educatore socio-pedagogico è un professionista che opera nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, in prospettiva di life long learning, in una ottica di crescita personale e sociale (secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000).

L’Educatore socio-pedagogico è abilitato dalla LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, comma 594, pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE ( n.302 del 29.12.2017). Può esercitare il suo operato in libera professione in base alla legge n.4 del 2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate” o alle dipendenze di P.A., Enti, cooperative, consorzi, comuni), in Enti pubblici o privati, in cooperative sociali, associazioni, consorzi.

IL PERCORSO DI STUDI PER DIVENTARE EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO

Il titolo professionale di educatore socio- pedagogico secondo la legislazione vigente ( legge di bilancio 205/2017) è attribuito a chi ha conseguito :

  • Laurea Quadriennale in Scienze dell’Educazione V.O.
  • Laurea triennale in Scienze dell’Educazione ( L19 o Classe 18 che sono equiparate dalla legge)

L’Articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 2017, commi da 594 a 601 che disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista della legge di bilancio n. 205 del 2017) I dispone, innanzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita “ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65”. Al riguardo, si ricorda che la norma citata, nell’istituire il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (in attuazione dell’art. 1, co. 180 e 181, lett. e), della L. 107/2015), ha disposto, per quanto qui maggiormente interessa, che, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, l’accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea nella classe L-19, Scienze dell’educazione e della formazione, ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia, o del diploma di laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM-85-bis in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

IL LAVORO DELL’EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO

Gli ambiti operativi dell’Educatore socio-pedagogico sono:

  • servizi dalla prima infanzia;
  • minori;
  • adolescenti;
  • adulti;
  • anziani;
  • diversamente abili;
  • servizi per tossicodipendenti da sostanze psicotrope o alcol;
  • ludopatie;
  • centri diurni;
  • centri socio-educativi;
  • centri residenziali;
  • servizi di salute mentale;
  • Giudice Onorario presso il Tribunale Minorile;
  • Può essere collocato anche nei servizi di reclusione, case famiglia, rsa, servizi per gli immigrati, centri antiviolenza ( Cav), servizi educativi domiciliari e scolastici.

Non esistono, poiché non previsti dalla legge vigente, albi professionali di categoria per l’educatore socio-pedagogico.

Come può essere inserito nella scuola l’Educatore socio-pedagogico?

  • Negli istituti scolastici l’educatore socio-pedagogico non è un insegnante curricolare, ma realizza progetti specifici, finalizzati all’autonomia divenendo un’ assistente all’Autonomia e alla Comunicazione affiancando l’insegnate di sostegno curricolare che si occupa della didattica.
  • Inserimento in graduatoria triennale di Istituto per Personale Educativo PP
  • Avvisi pubblici per progetti Pon, di inclusione, sportelli di ascolto.

LA DIFFERENZA CON L’EDUCATORE SOCIO-SANITARIO

Il comma 596 della legge 205/2017 stabilisce che la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando – evidentemente per gli aspetti non disciplinati con i commi in esame – quanto disposto dal DM 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale è stato riconosciuto il profilo dell’educatore professionale.

Per approfondimenti legge di bilancio 205/2017, commi 594 a 601 che disciplinano l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all’attuale educatore), di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell’attuale educatore professionale).

a cura della dott.ssa Antonia Ragone
pedagogista e docente

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